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Statuto

ART.1

COSTITUZIONE - SEDE – DELEGAZIONI

È costituita una Associazione denominata "Enel Cuore Onlus" con sede in Roma, Viale Regina Margherita, 137.

Nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico deve essere usata la locuzione Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale o l'acronimo ONLUS.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Associazione stessa.

 

ART.2

SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e sociosanitaria, dell’assistenza sanitaria, della beneficenza, dello sport dilettantistico e della tutela dei diritti civili nei confronti di soggetti svantaggiati, con particolare riferimento ai disabili, ai malati, all'infanzia ed alla terza età.

L'Associazione intende, altresì, sostenere progetti ed iniziative volte a supportare popolazioni e territori colpiti da calamità e disastri naturali.

In particolare, l'Associazione si propone di effettuare le proprie attività anche attraverso l’erogazione gratuita di denaro a sostegno di specifici progetti di utilità sociale, proposti da altri enti non-profit che operano prevalentemente e direttamente nei settori sopra indicati, nel rispetto di quanto previsto dall’ artico 10, comma 2-bis, del D.lgs 460/97, al fine di dare un concreto beneficio alle suddette categorie di persone svantaggiate in ragione dello loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, etniche, sociali e familiari.

 

ART.3

ATTIVITÀ DIRETTAMENTE CONNESSE

È vietato all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali. Essa potrà, tuttavia, svolgere attività alle prime direttamente connesse, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo.

In particolare, per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà, tra l'altro:

a)  stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili o immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, nazionali e internazionali, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

b)  partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, nazionali e internazionali, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;

c)  svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità;

d) organizzare spettacoli, concerti, rappresentazioni od eventi in genere, sempre nell'ambito degli scopi di cui all'Art. 2 del presente Statuto.

e) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'Art. 2 del presente Statuto, a condizione che sia rispettato il disposto del comma 5, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

 

ART.4

ASSOCIATI

Possono aderire all’Associazione Enel S.p.A. e le società da essa controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, nn. 1 e 2, c.c.

La richiesta di adesione deve essere indirizzata al Presidente dell’Associazione.

L’accettazione della richiesta di adesione è deliberata dall'Assemblea dell'Associazione con la maggioranza assoluta dei membri.

La qualifica di Associato presuppone la piena accettazione dello spirito e della lettera delle norme statutarie. Essa comporta, inoltre, l’obbligo di attenersi alla disciplina associativa e di osservare le deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.

Gli Associati sono tenuti al versamento della quota annuale prevista e fissata dal Consiglio Direttivo ai sensi del successivo art. 14.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità di partecipazione dell'Associato alla vita associativa.

 

ART. 5

AMICI DELL’ASSOCIAZIONE

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere nominati Amici dell'Associazione i soggetti esterni all’Associazione (persone fisiche, giuridiche, Enti od Istituzioni nazionali e internazionali) che, condividendo le finalità di quest’ultima, vogliano ad essa contribuire con elargizioni in denaro ovvero mediante la messa a disposizione gratuita di beni e servizi utili alla realizzazione degli scopi e dei programmi dell’Associazione fissati dall’Assemblea.

 

ART.6

RECESSO, ESCLUSIONE E DECADENZA

L'Associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente dell’Associazione. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione. In caso di inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto, il Presidente dell’Associazione, autonomamente ovvero su indicazione del Consiglio Direttivo, può richiamare gli Associati invitandoli ad adempiere in modo tempestivo.

L'Assemblea decide all'unanimità l'esclusione degli Associati, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dal presente Statuto.

Gli Associati decadono dall’Associazione, per perdita del requisito di ammissione, non appena cessino di essere controllati da Enel S.p.A. ai sensi del precedente art. 4. L’Assemblea ne prende atto dichiarando l’intervenuta decadenza.

 

ART.7

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a)  il fondo comune versato dagli Associati all'atto della costituzione dell’Associazione;

b)  le quote associative versate dagli Associati;

c)  i proventi delle iniziative deliberate dagli organi direttivi;

d)  i contributi liberi offerti tanto dagli Associati quanto da terzi. Tali contributi, per disposizione dell'oblatore, possono avere una disposizione specifica, nell'ambito degli indirizzi e programmi d'attività dell'Associazione;

e)  i contributi ed i finanziamenti stanziati con tale destinazione da Enti Pubblici o Privati, nazionali e internazionali.

 

ART.8

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo redige:

a) il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso;

b) il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente;

entrambi da sottoporre all’Assemblea degli Associati entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario per la definitiva approvazione.


Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

 

ART.9

ORGANI

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea;

  • il Presidente dell’Associazione;

  • il Consiglio Direttivo ed il Consigliere Delegato;

  • il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo quanto di seguito previsto. Il Consiglio Direttivo, in ogni caso, può stabilire criteri per riconoscere il rimborso delle spese occorse per lo svolgimento delle attività sociali.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, scelto tra gli iscritti all’Albo dei Revisori Contabili, ha diritto ad un compenso fissato dal Consiglio Direttivo, per tutto il periodo di durata in carica, nei limiti di cui all’art. 10, comma 6, lettera c) del D.Lgs n. 460/1997.

 

ART.10

ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed è costituita da tutti gli Associati che sono in regola con l'iscrizione e con i relativi pagamenti.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno per l’approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea delibera su:

a)  le relazioni del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere;

b)  il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo;

c)  il bilancio consuntivo riscontrato dal Collegio dei Revisori dei Conti;

d)  la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, ai sensi del presente Statuto;

e)  la nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

f)  eventuali altri argomenti che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre all'Assemblea;

g)  le modificazioni dello Statuto

h)  la trasformazione dell’Associazione;

i)  lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio.

 

ART. 11

ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA

A) CONVOCAZIONE

L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, presso la sede o in altro luogo, almeno una volta all’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche sociali venute a scadere. In caso di mancanza del Presidente, l’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea deve essere inoltre convocata ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisino la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati aventi diritto di voto.

L’Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e l’elenco delle materie all’ordine del giorno da discutere, inviato ad ogni associato almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l’adunanza e con mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario. In casi di urgenza, l’Assemblea potrà essere convocata con avviso inviato agli associati tre giorni prima della data fissata per l’adunanza.

B) DIRITTO DI VOTO

Il diritto di intervento in Assemblea nonché il diritto di voto spettano a tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative, ivi inclusa la quota associativa per l’anno in corso. Ogni associato ha diritto a esprime 1 (uno) solo voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta, apponibile anche in calce all’avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso in cui Enel Cuore acquisisca non meno di 500 (cinquecento) associati. Il voto si esercita in modo palese.

C) SVOLGIMENTO

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Consigliere Delegato oppure, in mancanza anche di questo ultimo, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo. La verbalizzazione dei contenuti dell’Assemblea è affidata ad un segretario (designato dal Presidente), ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell’Assemblea.

Il Presidente dell’Assemblea può ammettere l’intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l’informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto. L’Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato nell’avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, le riunioni dell’Assemblea possono svolgersi anche in audio/ video conferenza (i.e. con mezzi di telecomunicazione), che permettano l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti, purchè di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, votando simultaneamente e scambiando, se del caso, documentazione; in tal caso l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui è presente il soggetto verbalizzante.

D) MAGGIORANZE

L’Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto (anche mediante delega) e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In seconda convocazione, l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto, la revoca dei membri del Consiglio Direttivo e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché le delibere riguardanti lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la devoluzione del patrimonio dell’Associazione, occorre, sia in prima sia in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Alle riunioni dell’Assemblea assistono i componenti del Consiglio Direttivo.

 

ART.12

PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall’Assemblea, resta in carica tre esercizi e può essere confermato.

Il Presidente dell’Associazione esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per la gestione, il buon funzionamento, e la promozione dell'Associazione.

Il Presidente dell’Associazione, tra l’altro:

a)  cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private Nazionali e Internazionali ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione;

b)  convoca l’Assemblea degli Associati;

c)  presiede l’Assemblea degli Associati verificando la regolarità della costituzione, accertando l’identità e la legittimazione dei presenti, regolandone lo svolgimento ed accertando i risultati delle votazioni;

d)  riceve le richieste di adesione all’Associazione nonché le comunicazioni di recesso da parte degli Associati;

e)  cura i rapporti tra gli Associati e l’Associazione.

 

Al Presidente dell’Associazione è attribuito il potere di controfirmare gli atti del Consigliere Delegato in tutti quei casi ove quest’ultimo debba superare i limiti di spesa ad esso concessi, secondo quanto previsto dal successivo Art. 14, ad eccezione delle operazioni approvate dal Consiglio Direttivo.

 

ART.13

CONSIGLIO DIRETTIVO

A) COMPOSIZIONE

L’Associazione è amministrato da un Consiglio Direttivo, composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 7 (sette), compreso il Presidente, determinato dall’Assemblea in sede di nomina, salvo la stessa Assemblea decida di modificare detto numero, anche nel corso del mandato, ma sempre nei limiti suddetti. L’Assemblea nomina il Presidente del Consiglio Direttivo e il Consigliere Delegato tra i membri nominati, fermo restando che i componenti del Consiglio Direttivo possono essere scelti esclusivamente tra soggetti facenti parte nel Gruppo Enel, fermo restando che l’assunzione della carica di consigliere presuppone l’inesistenza a suo carico delle cause indicate all’art. 2382 c.c.

Il Consiglio Direttivo può inoltre istituire al proprio interno commissioni scientifiche oppure uno o più comitati con funzioni propositive e/o consultive, determinandone numero di componenti, funzioni, natura e durata del rapporto e approvandone i rispettivi regolamenti organizzativi. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo sono revocabili dall’Assemblea in qualunque tempo, purché la relativa delibera sia adottata con l’intervento e il voto favorevole dei tre quarti degli associati (ai sensi dell’art. [10] dello Statuto). Dalla funzione di componente del Consiglio Direttivo si decade altresì per dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri nominati dall’Assemblea.

I consiglieri così nominati restano in carica fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta. Qualora venga a mancare il Presidente, il Consiglio Direttivo provvede altresì ad individuare tra i propri componenti chi ne assume le funzioni fino alla prossima Assemblea. La carica di consigliere è gratuita, come specificato nell’art. 9 dello Statuto.

B) FUNZIONI

Il Consiglio Direttivo è l’organo preposto alla gestione ed amministrazione dell’Associazione ed è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria, che esercita secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell’ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dall’Assemblea. Spetta al Consiglio Direttivo:

a) assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;

b) convocare l’Assemblea degli associati;

c) provvedere all’ammissione e all’esclusione degli associati;

d) determinare la quota associativa annuale, fissandone termini e modalità di versamento;

e) predisporre i programmi e gli obbiettivi, da presentare annualmente all’approvazione dell’Assemblea;

f) redigere i bilanci preventivo e consuntivo e, se richiesto, il bilancio sociale;

g) assumere le determinazioni necessarie per compiere atti a contenuto e valenza patrimoniale, tra cui, accettare e/o rinunciare a eredità, legati o donazioni e contributi, senza oneri patrimoniali per l'Associazione, determinare l’impegno dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell’Associazione, contrarre con Banche e istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

h) individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività dell'Associazione, nominandone, ove necessario, i responsabili;

i) predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell’Associazione;

j) istituire Commissioni Scientifiche e/o Comitati tecnico/consultivi con incarichi a termine, determinandone numero di componenti, funzioni, natura e durata del rapporto;

k) sottoporre all’Assemblea proposte e mozioni;

l) compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente domandato all’Assemblea o di competenza di altri organi. Il Consiglio Direttivo può attribuire specifiche deleghe, a uno o più dei propri componenti, per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

C) FUNZIONAMENTO

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da parte del Presidente dell’Associazione ovvero, su incarico di quest’ultimo, del Consigliere Delegato, mediante avviso di convocazione contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da discutere, spedito con mezzi idonei a garantire la prova dell’avvenuta ricezione. La convocazione deve pervenire a ciascun Consigliere almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione.

Nei casi di urgenza il termine può essere più breve. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Consigliere Delegato. In caso di assenza di entrambi, la riunione deve essere aggiornata. Il Consiglio Direttivo è in ogni caso validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei Consiglieri presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in audio/ video conferenza (i.e. con mezzi di telecomunicazione), che permettono l’accertamento dell’identità di tutti i partecipanti non personalmente presenti, purchèdi tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, votando simultaneamente e scambiando, se del caso, documentazione; in tal caso, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui è presente il soggetto verbalizzante.

D) DOVERI DELL’UFFICIO

I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all’attività in modo attivo e personale. Ciascun Consigliere deve astenersi dall’intraprendere attività o dall’assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell’Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all’immagine o al buon corso dell’attività dell’ente. I componenti del Consiglio Direttivo devono astenersi dall’agire in conflitto di interessi e, verificandosi tale caso, sono tenuti ad avvisare il Consiglio Direttivo astenendosi dall’esercitare il diritto di voto. 

 

ART.14

CONSIGLIERE DELEGATO

Il Consigliere Delegato può essere investito, con provvedimenti motivati del Consiglio Direttivo, di tutti i poteri e le attribuzioni ritenuti necessari per l’espletamento delle funzioni a lui riservate; egli, relativamente ai poteri ad esso conferiti ovvero previsti dal presente statuto, ha piena autonomia decisionale, nell’ambito dei programmi e delle linee di sviluppo dell'Associazione.

Al Consigliere Delegato vengono attribuiti poteri di firma fino ad un ammontare massimo stabilito dal Consiglio Direttivo. Ove si rendesse necessario superare detto limite, il Consigliere Delegato dovrà operare con firma congiunta a quella del Presidente dell’Associazione.

Il Consigliere Delegato specificatamente provvede a:

a) curare gli aspetti esecutivi dei progetti;

b) dirigere il personale, i collaboratori e i consulenti dell'Associazione;

c) firmare la corrispondenza, gli atti e/o la serie di atti specificatamente delegatigli.

 

ART.15

RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e la firma sociale spettano sia al Presidente dell’Associazione sia al Consigliere Delegato.

I predetti legali rappresentanti potranno agire e resistere avanti qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, anche nominando avvocati.

 

ART.16

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'Assemblea nomina un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri, scegliendo due componenti tra i dipendenti di Enel S.p.a. nell’ambito delle Funzioni Amministrazione, Finanza e Controllo, Audit, Legale o Societario, il Presidente tra professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili non dipendenti da società del Gruppo Enel; i membri del Collegio restano in carica tre esercizi e possono essere confermati.

Al Collegio dei Revisori dei Conti compete il controllo sulla gestione contabile dell’Associazione; pertanto i Revisori dei Conti hanno accesso, in qualsiasi momento, agli atti ed alla contabilità dell'Associazione, ne controllano la regolarità, esprimono il parere sul rendiconto economico finanziario e possono assistere alle riunioni dell'Assemblea. Le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti possono svolgersi anche in audio/ video conferenza (i.e. con mezzi di telecomunicazione), che permettono l’accertamento dell’identità di tutti i partecipanti non personalmente presenti, purché di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, votando simultaneamente e scambiando, se del caso, documentazione; in tal caso, il Collegio dei Revisori dei Conti si considera tenuto nel luogo in cui è presente il soggetto verbalizzante. 

 

ART.17

SCIOGLIMENTO

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

ART.18

RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia di associazioni e di Onlus.