ART. 1 COSTITUZIONE - SEDE – DURATA - DELEGAZIONI É costituita una associazione riconosciuta, ai sensi dell’art. 37 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 177 e s.m.i. (di seguito, CdTS”), denominata “Enel Cuore Ente Filantropico”, con sede nel comune di Roma, in Viale Regina Margherita,137 (di seguito, “Enel Cuore”). La durata di Enel Cuore è illimitata. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità di Enel Cuore, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto a Enel Cuore stesso. ART. 2 SCOPO E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI Enel Cuore promuove e favorisce, senza scopo di lucro, iniziative con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Scopo di Enel Cuore è di perseguire il bene comune, tutelando l’affermazione dei diritti e della dignità dell’individuo, favorendone la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo, riducendo le disuguaglianze e valorizzandone il potenziale di crescita e occupazione lavorativa. Tali scopi e finalità sono perseguiti, in via principale, mediante l’erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di iniziative in favore di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, svolte anche da terzi con riferimento alle attività di cui all’art. 5 del CdTS, in particolare tra quelle aventi ad oggetto: interventi e servizi sociali e di assistenza sociale; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni sociosanitarie; educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CdTS; organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori (anche disabili); alloggio sociale, nonché altre attività di carattere residenziale temporaneo dirette a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e s.m.i., erogazioni in denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’articolo 5 del CdTS; protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e s.m.i., o interventi volti a sostenere progetti ed iniziative a supporto delle popolazioni e territori colpiti da calamità e disastri naturali. Enel Cuore può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, le seguenti ulteriori attività per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite ai sensi del presente articolo: stipulare ogni atto opportuno o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate dal Consiglio Direttivo, tra cui, senza esclusione di altri, la sottoscrizione di finanziamenti, a breve o lungo termine, l’acquisto di beni mobili o immobili, la stipula di convenzioni di diversa natura, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, nazionali e internazionali, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi di Enel Cuore; partecipare ad altri Enti del Terzo Settore, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, nazionali e internazionali, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle di Enel Cuore; svolgere attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi e radiodiffusione in genere; organizzare spettacoli, concerti, rappresentazioni od eventi in genere; svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali di cui al presente articolo, a condizione che sia rispettato il disposto dell’art. 6 del CdTS e la relativa normativa di attuazione. Enel Cuore può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta di lasciti, donazioni o contributi da parte di terzi, senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o l’erogazione di servizi di modico valore. ART. 3 ASSOCIATI Sono associati i fondatori di Enel Cuore indicati nell’atto costitutivo e che abbiano mantenuto il vincolo associativo e coloro che, successivamente alla costituzione, vengano ammessi a farne parte con deliberazione dell’Assemblea di Enel Cuore. Possono aderire a Enel Cuore esclusivamente le società controllate da Enel S.p.A. ai sensi dell’art. 2359, comma 1, nn. 1 e 2, e comma 2 del codice civile. Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti di Enel Cuore, che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione. Gli associati sono dunque tenuti all’adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni adottate dagli organi di Enel Cuore. Gli associati sono inoltre tenuti al versamento della quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo ai sensi del successivo art. 12. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili. Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri di Enel Cuore (libro degli associati, libro dei verbali dell’Assemblea degli associati, libro dei verbali del Consiglio Direttivo e i libri delle adunanze di eventuali altri organi sociali) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l’esame personale presso la sede di Enel Cuore con facoltà di farne copie ed estratti. ART. 4 AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI La richiesta di adesione deve essere indirizzata al Presidente di Enel Cuore, mediante istanza che contenga, oltre alle generalità, un’esplicita adesione al presente Statuto. Sull’istanza di adesione si pronuncia, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta, il Consiglio Direttivo con delibera da adottarsi con la maggioranza assoluta dei membri. In esito all’ammissione, il richiedente è iscritto nel libro degli associati. L’eventuale rigetto va motivato e comunicato all’interessato che potrà chiedere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di detta comunicazione, la pronuncia dell’assemblea in merito al rigetto dell’istanza di ammissione nel corso della prima adunanza successiva. ART. 5 RECESSO, ESCLUSIONE E DECADENZA L’associato che intende recedere da Enel Cuore può farlo in qualsiasi momento dandone comunicazione per iscritto al Presidente mediante lettera raccomandata o a mezzo PEC o con altre modalità che assicurino la prova dell’avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto dal 30° (trentesimo) giorno dalla data in cui la relativa comunicazione sia ricevuta dal Presidente, tuttavia, non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo. In caso di inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto, il Presidente, autonomamente ovvero su indicazione del Consiglio Direttivo, può richiamare gli Associati invitandoli ad adempiere in modo tempestivo. L’associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente alle obbligazioni proprie di ciascun associato (patrimoniali e non patrimoniali), può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui siano cessate le cause di esclusione, l’associato può essere riammesso. A seguito del recesso o esclusione di un associato, il libro degli associati deve essere aggiornato con le annotazioni conseguenti. Gli associati decadono qualora vengano meno i requisiti di ammissione previsti al precedente art. 3, ovverosia nel momento in cui cessino di essere società controllate da Enel S.p.A. ai sensi dell’art. 2359, comma 1, nn. 1 e 2, e comma 2 del codice civile. L’Assemblea ne prende atto dichiarando l’intervenuta decadenza. ART. 6 PATRIMONIO Il patrimonio di Enel Cuore è costituito da: a) il fondo comune versato dagli associati all’atto di costituzione; b) le quote associative versate dagli associati; c) i proventi delle iniziative deliberate dagli organi amministrativi; d) i contributi liberi conferiti sia dagli associati sia da soggetti terzi. Tali contributi, per disposizione dell’oblatore, possono avere una disposizione specifica, nell’ambito degli indirizzi e programmi di Enel Cuore; e) i contributi ed i finanziamenti stanziati con tale destinazione da Enti Pubblici o Privati, nazionali e internazionali. Enel Cuore trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi e donazioni da parte degli associati e da eventuali attività di raccolta fondi. Enel Cuore utilizza il proprio patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività istituzionale ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale indicate all’art. 2 che precede. Ai fini di cui all’art. 38, comma 2 del CdTS, Enel Cuore deve attenersi ai seguenti principi gestionali: a) il patrimonio di Enel Cuore è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi e di assicurare la stabilità e la certezza delle erogazioni nel tempo, in relazione ai progetti promossi o sostenuti dalla stessa come approvati dal Consiglio Direttivo; b) l’eventuale raccolta di fondi e risorse, realizzata nel rispetto dell’art. 7 del CdTS è, in ogni caso, ispirata al principio di rendicontazione al pubblico in modo chiaro e trasparente, identificando le entrate e le spese relative a ciascuno dei programmi di raccolta fondi, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. In coerenza con l’assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi di dotazione, altri fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, consiglieri delegati e altri componenti degli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore. Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell’importo minimo stabilito per legge, il Consiglio Direttivo, o in caso di sua inerzia, l’Organo di Controllo (ove nominato), deve senza indugio convocare l’Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell’attività in forma di associazione senza personalità giuridica. ART. 7 ESERCIZIO FINANZIARIO L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige: a) il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso; b) il bilancio consuntivo relativo all’esercizio precedente; c) il bilancio sociale, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati un bilancio di esercizio redatto nei modi prescritti dalla legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l’indicazione di proventi e oneri. Detto bilancio è altresì accompagnato da una relazione che illustra le singole poste di bilancio, riferisce circa l’andamento economico e gestionale dell’ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse a quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall’Organo di Controllo e/o dal Collegio dei Revisori. Il bilancio così formato, una volta approvato dall’Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo. Ove ricorrano le condizioni di legge, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, il Consiglio Direttivo predispone e sottopone all’approvazione dell’Assemblea degli associati il bilancio sociale, curando altresì il deposito dello stesso nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il bilancio sociale, se predisposto, ove del caso, deve altresì essere pubblicato annualmente nel sito internet di Enel Cuore, con l’indicazione degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti degli organi sociali o ai dirigenti. ART. 8 ORGANI Sono organi di Enel Cuore: l’Assemblea degli associati; il Presidente; il Consiglio Direttivo e il Consigliere Delegato; l’Organo di Controllo; il Collegio dei Revisori dei Conti. Le cariche sociali sono gratuite, salvo che il Consiglio Direttivo stabilisca retribuzioni, compensi individuali o rimborso delle spese occorse a lavoratori subordinati o autonomi e a chiunque rivesta cariche sociali per lo svolgimento delle attività sociali, nei limiti previsti dal CdTS. Il Presidente dell’Organo di Controllo e del Collegio dei Revisori dei Conti, scelto tra gli iscritti all’Albo dei Revisori Contabili, ha diritto a un compenso fissato dal Consiglio Direttivo, per tutto il periodo di durata in carica, nei limiti previsti dal CdTS. ART. 9 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI - FUNZIONI L’Assemblea degli associati: a) delibera sul bilancio economico di previsione per l’esercizio successivo; b) approva il bilancio di esercizio consuntivo e il bilancio sociale (questo ultimo se predisposto nei casi previsti dal CdTS); c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; d) delibera su eventuali altri argomenti che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre all’Assemblea; e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti; f) approva i regolamenti; g) delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all’esclusione dell’associato: h) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto; i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione di Enel Cuore; j) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente Statuto. ART. 10 ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA A) CONVOCAZIONE L’Assemblea è convocata dal Presidente di Enel Cuore, presso la sede o in altro luogo o in via telematica, almeno una volta all’anno, entro il 31 maggio di ciascun anno, per l’approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche sociali venute a scadere. In caso di mancanza del Presidente, l’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea deve essere inoltre convocata ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisino la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati aventi diritto di voto. L’Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e l’elenco delle materie all’ordine del giorno da discutere, inviato ad ogni associato almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l’adunanza e con mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario. In casi di urgenza, l’Assemblea potrà essere convocata con avviso inviato agli associati tre giorni prima della data fissata per l’adunanza. B) DIRITTO DI VOTO Il diritto di intervento in Assemblea e il diritto di voto spettano a tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative. Ogni associato ha diritto a esprime 1 (uno) solo voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta, apponibile anche in calce all’avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso in cui Enel Cuore acquisisca non meno di 500 (cinquecento) associati. Il voto si esercita in modo palese. C) SVOLGIMENTO L’Assemblea è presieduta dal Presidente di Enel Cuore e, in sua assenza, dal Consigliere Delegato oppure, in mancanza anche di questo ultimo, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo. La verbalizzazione dei contenuti dell’Assemblea è affidata ad un segretario (designato dal Presidente) o a un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell’Assemblea. Il Presidente dell’Assemblea può ammettere l’intervento alla riunione, in qualità di esperti, di soggetti non associati, qualora ritenga che il loro intervento sia funzionale a fornire ai partecipanti le informazioni necessarie al consapevole esercizio del diritto di voto. L’Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato nell’avviso di convocazione. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, le riunioni dell’Assemblea possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, votando simultaneamente e scambiando, se del caso, documentazione. D) MAGGIORANZE L’Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto (anche mediante delega) e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In seconda convocazione, l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, la revoca dei membri degli organi Sociali, nonché le delibere riguardanti lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la devoluzione del patrimonio di Enel Cuore, occorre, sia in prima sia in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Alle riunioni dell’Assemblea assistono i componenti del Consiglio Direttivo. ART. 11 PRESIDENTE Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo, resta in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile. Il Presidente esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per la gestione, il buon funzionamento, e la promozione di Enel Cuore. Il Presidente, tra l’altro: a) cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private Nazionali e Internazionali ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative di Enel Cuore; b) convoca l’Assemblea degli associati; c) presiede l’Assemblea degli associati verificando la regolarità della costituzione, accertando l’identità e la legittimazione dei presenti, regolandone lo svolgimento ed accertando i risultati delle votazioni; d) riceve le richieste di adesione a Enel Cuore nonché le comunicazioni di recesso da parte degli associati; e) cura i rapporti tra gli associati ed Enel Cuore. In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare ad altri componenti del Consiglio Direttivo (diversi dal Consigliere Delegato) le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati. Al Presidente di Enel Cuore è attribuito il potere di controfirmare gli atti del Consigliere Delegato nei casi in cui (i) il Consigliere Delegato debba porre in essere atti eccedenti i limiti di spesa ad esso attribuiti dal Consiglio Direttivo ai sensi del successivo art. 13, fatta eccezione per le operazioni eccedenti tali limiti di spesa che siano state approvate dal Consiglio Direttivo e (ii) il Consigliere Delegato debba adottare provvedimenti in via d’urgenza che implichino il superamento di tali limiti. Resta fermo l’obbligo di informativa al Consiglio Direttivo da rendersi nella prima riunione utile successiva. ART. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO A) COMPOSIZIONE Enel Cuore è amministrato da un Consiglio Direttivo, composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 7 (sette), compreso il Presidente, determinato dall’Assemblea in sede di nomina, salvo che la stessa Assemblea decida di modificare detto numero, anche nel corso del mandato, ma sempre entro i suddetti limiti. Il Presidente del Consiglio Direttivo e il Consigliere Delegato sono nominati dall’Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo, fermo restando che i componenti del Consiglio Direttivo possono essere scelti esclusivamente tra soggetti facenti parte del Gruppo Enel e che l’assunzione della carica di consigliere presuppone l’inesistenza a suo carico delle cause indicate all’art. 2382 del codice civile. Il Consiglio Direttivo può inoltre istituire al proprio interno commissioni scientifiche oppure uno o più comitati con funzioni propositive e/o consultive, determinandone il numero di componenti, le funzioni, la natura e la durata del rapporto, approvandone i rispettivi regolamenti organizzativi. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata e sono rieleggibili. I membri del Consiglio Direttivo sono revocabili dall’Assemblea in qualunque tempo, purché la relativa delibera sia adottata con l’intervento e il voto favorevole dei tre quarti degli associati (ai sensi dell’art. 10 dello Statuto). Dalla funzione di componente del Consiglio Direttivo si decade altresì per dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri nominati dall’Assemblea. I consiglieri così nominati restano in carica fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta. Qualora venga a mancare il Presidente, il Consiglio Direttivo provvede altresì ad individuare tra i propri componenti chi ne assume le funzioni fino alla successiva Assemblea. La carica di consigliere è gratuita, come specificato nell’art. 8 dello Statuto. B) FUNZIONI Il Consiglio Direttivo è l’organo preposto alla gestione ed amministrazione di Enel Cuore ed è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria, che esercita secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell’ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dall’Assemblea. Spetta al Consiglio Direttivo: a) assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali; b) convocare l’Assemblea degli associati; c) provvedere all’ammissione e all’esclusione degli associati; d) determinare la quota associativa annuale, fissandone termini e modalità di versamento; e) predisporre i programmi e gli obbiettivi, da presentare annualmente all’approvazione dell’Assemblea; f) redigere i bilanci preventivo e consuntivo e il bilancio sociale; g) assumere le determinazioni necessarie per compiere atti a contenuto e valenza patrimoniale, tra cui, accettare e/o rinunciare eredità, legati o donazioni e contributi, senza oneri patrimoniali per Enel Cuore, determinare l’impegno dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari di Enel Cuore, contrarre con Banche e istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione; h) individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività di Enel Cuore, nominandone, ove necessario, i responsabili; i) predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento di Enel Cuore; j) istituire Commissioni Scientifiche e/o Comitati tecnico/consultivi con incarichi a termine, determinandone numero di componenti, funzioni, natura e durata del rapporto; k) sottoporre all’Assemblea proposte e mozioni; l) compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente domandato all’Assemblea o di competenza di altri organi. Il Consiglio Direttivo può attribuire specifiche deleghe, a uno o più dei propri componenti, in aggiunta ai poteri statutari attributi al Consigliere Delegato, per il compimento di atti o categorie di atti determinati. C) FUNZIONAMENTO Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da parte del Presidente di Enel Cuore ovvero, su incarico di quest’ultimo, del Consigliere Delegato, mediante avviso di convocazione contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da discutere, trasmesso con mezzi idonei a garantire la prova dell’avvenuta ricezione. La convocazione deve pervenire a ciascun Consigliere almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell’Organo di Controllo e del Collegio dei Revisori dei Conti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere Delegato. In caso di assenza di entrambi, la riunione deve essere aggiornata. Il Consiglio Direttivo è in ogni caso validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei Consiglieri presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, votando simultaneamente e scambiando, se del caso, documentazione. D) DOVERI DELL’UFFICIO I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all’attività in modo attivo e personale. Ciascun Consigliere deve astenersi dall’intraprendere attività o dall’assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo di Enel Cuore o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all’immagine o al buon corso dell’attività dell’ente. I componenti del Consiglio Direttivo devono astenersi dall’agire in conflitto di interessi e, verificandosi tale caso, sono tenuti ad avvisare il Consiglio Direttivo astenendosi dall’esercitare il diritto di voto. ART. 13 CONSIGLIERE DELEGATO Il Consigliere Delegato, fatti salvi i poteri ed esso attribuiti dal presente Statuto, può essere investito, con provvedimenti motivati del Consiglio Direttivo, di tutti i poteri e le attribuzioni ritenuti necessari per l’espletamento delle funzioni a lui riservate. Egli, relativamente ai poteri ad esso conferiti ovvero previsti dal presente Statuto, ha piena autonomia decisionale, nell’ambito dei programmi e delle linee di sviluppo di Enel Cuore. Il Consigliere Delegato specificatamente provvede a: a) dare esecuzione alle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; b) coordinare le attività, l’amministrazione nonché curare gli aspetti esecutivi dei progetti; c) dirigere e gestire il personale, i collaboratori e i consulenti di Enel Cuore; d) presentare al Consiglio Direttivo e al Presidente proposte di delibera sulle attività, progetti, iniziative, nonché proposte di assunzione del personale e dei contratti di collaborazione o consulenza; c) firmare la corrispondenza, gli atti e/o la serie di atti specificatamente delegatigli. Al Consigliere Delegato sono attribuiti poteri di firma fino nei limiti di valore determinati dal Consiglio Direttivo. Qualora si rendesse necessario il compimento di atti eccedenti detti limiti o, in ogni caso, l’adozione di provvedimenti in via d’urgenza, il Consigliere Delegato dovrà operare con firma congiunta a quella del Presidente, informandone il Consiglio Direttivo nella riunione immediatamente successiva. ART. 14 RAPPRESENTANZA LEGALE La rappresentanza legale di Enel Cuore nei confronti dei terzi e in giudizio e la firma sociale spettano, anche disgiuntamente, sia al Presidente sia al Consigliere Delegato. I predetti legali rappresentanti potranno agire e resistere avanti qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, anche nominando avvocati. ART. 15 ORGANO DI CONTROLLO A) COMPOSIZIONE Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. Se collegiale, l’Organo di Controllo è composto da 3 (tre) membri effettivi, di cui due componenti sono scelti tra i dipendenti di Enel S.p.A. nell’ambito delle Funzioni Administration, Finance and Control, Audit o Legal, Corporate, Regulatory and Antitrust Affairs. Il Presidente dell’Organo di Controllo è scelto tra professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili che non siano dipendenti di società appartenenti al Gruppo Enel. Resta fermo che ai componenti dell’Organo di Controllo si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2399 del codice civile. I componenti dell’Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. La scadenza dell’Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tale fine è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra-triennale. La funzione di componente l’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo. B) FUNZIONI L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile di Enel Cuore e sul suo concreto ordinamento. Nei casi previsti dalla legge, l’Organo di Controllo può inoltre esercitare la revisione legale dei conti e, in tale caso, è costituito da membri designati secondo le modalità indicate al comma 2 che precede, scegliendo soggetti che siano revisori legali iscritti nell’apposito registro. I componenti l’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell’Assemblea che approva il bilancio. C) FUNZIONAMENTO Le riunioni dell’Organo di Controllo possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, votando simultaneamente e scambiando, se del caso, documentazione. ART. 16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI L’Assemblea nomina un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da 3 (tre) membri, scegliendo due componenti tra i dipendenti di Enel S.p.A. nell’ambito delle Funzioni Administration, Finance and Control, Audit o Legal, Corporate, Regulatory and Antitrust Affairs. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è scelto tra professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili non dipendenti da società del Gruppo Enel. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti. Al Collegio dei Revisori dei Conti compete il controllo sulla gestione contabile di Enel Cuore; pertanto, i Revisori dei Conti hanno accesso, in qualsiasi momento, agli atti ed alla contabilità di Enel Cuore, ne controllano la regolarità, esprimono il parere sul rendiconto economico finanziario e possono assistere alle riunioni dell’Assemblea. Le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, votando simultaneamente e scambiando, se del caso, documentazione. Nei casi previsti dalla legge, la revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo e in tale caso tutti i componenti devono essere scelti fra i revisori legali iscritti nell’apposito registro e secondo le modalità indicate all’art. 15 che precede. ART. 17 ESTINZIONE E SCIOGLIMENTO In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, Enel Cuore ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri Enti del Terzo Settore, individuati con delibera del Consiglio Direttivo, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge. ART. 18 CLAUSOLA TRANSITORIA Sino alla data in cui il regime fiscale delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al D.lgs. n. 460/1997 sarà in vigore, restano fermi la denominazione “Enel Cuore ONLUS”, in luogo della denominazione “Enel Cuore Ente Filantropico” e lo Statuto vigente rispetto al presente Statuto, il quale avrà efficacia a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 101, comma 10, del CdTS e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo all’operatività del RUNTS, a condizione che Enel Cuore presenti la domanda di iscrizione al predetto RUNTS entro i termini stabiliti dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020, inerente l’art. 53 del CdTS. Il presente Statuto sostituirà, a decorrere dal citato periodo di imposta, quello attuale che, sino a tale termine, resterà pienamente in vigore. ART. 19 RINVIO Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si richiamano le disposizioni del CdTS, laddove compatibili, nonché del libro I, Titolo II del Codice Civile.